STATUTO
“City Jump Associazione Promozione Sociale”
Articolo 1 - Denominazione, sede e durata
È costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, l’associazione denominata “City Jump APS” (in seguito denominata Associazione). Ai sensi del Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e ss.mm.ii, l’Associazione diviene Ente del Terzo Settore e assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale.
L’Associazione ha sede legale a Grottammare (AP) in via Romagna, 3– Italia.
È data facoltà al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci.
Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L'Associazione potrà costituire sedi operative secondarie.
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.
Ai sensi dell’art.11 del CTS l’Associazione si iscrive al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) secondo i termini previsti dagli artt. 45 e seguenti del D.lgs 117/2017.
Fino all’operatività del RUNTS continuano ad applicarsi per l’Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS o nei Registri considerati equivalenti.
Il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art.101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione ai Registri delle associazioni di promozione sociale attualmente previsti dalla specifica normativa di settore.
L’impiego nella denominazione sociale dell’espressione “associazione di promozione sociale” e/o dell’acronimo “APS” è strettamente legato all’iscrizione ai registri sopra esposti.
Nel caso in cui l’associazione non fosse più iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o agli altri registri delle associazioni di promozione sociale, non potrà utilizzare la formulazione “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS”.
Articolo 2 - Scopo, finalità e attività
L'associazione è un centro di vita associativa, non violenta, autonomo, pluralista, apartitica, antifascista, antirazzista, laica, democratica, a carattere volontario e si ispira ai principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettosi dei diritti inviolabili della persona.
Sono finalità dell'associazione:
- migliorare il benessere della vita dello studente, lottare contro la dispersione scolastica attraverso il sostegno ai bambini/e e ai ragazzi/e dando loro occasione di migliorare la conoscenza di loro stessi e delle proprie abilità e aspirazioni e promuovendo percorsi mirati, incoraggiando all’interazione e al confronto tra pari;
- elaborare nuove strategie e metodologie di apprendimento;
- promuovere attività educative, ricreative, sportive, iniziative musicali, culturali, artistiche del tempo libero rivolte a qualsiasi fascia di età;
- incentivare la formazione e la tutela dei diritti socio-culturali-educativi ed il diritto al gioco di bambini/e e ragazzi/e;
- promuovere e partecipare all’integrazione sociale di soggetti disabili;
- salvaguardare il patrimonio sociale e culturale con azioni di sensibilizzazione o anche di miglioramento delle realtà esistenti;
· proporsi come luogo di incontro e di aggregazione assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l’ideale della formazione permanente e del lavoro di rete.
L’Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), non ha scopo di lucro e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui allo scopo sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5 del del D.lgs 117/2017 lettere: d), i), k), l), t) e w):
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 CTS;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
· t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'art.5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.
Per la realizzazione delle proprie attività di interesse generale l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Per l’attuazione dei propri scopi sociali, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
- organizzare attività di sostegno/supporto didattico mediante "lezioni" di ripasso ed approfondimento personalizzate in base alle esigenze personalizzate di ciascun ragazzo/a;
- organizzare e gestire laboratori – individuali e/o di gruppo sia per gli allievi della scuola elementare che per quelli della scuola superiore di primo e secondo grado;
- organizzare e gestire un centro ricreativo, educativo, sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale di educazione permanente, creando inoltre un ambiente sicuro per i bambini/e e per i ragazzi/e;
- organizzare percorsi di apprendimento rivolti agli adulti finalizzati all’inserimento/reinserimento sociale;
- organizzare e gestire attività sportive, anche in collaborazione con associazioni sportive del territorio al fine di favorire la socializzazione dei bambini/e e dei ragazzi/e;
- collaborare con i servizi sociali, la scuola, la famiglia ed altri eventuali soggetti che si occupino dei ragazzi nel rispetto delle competenze specifiche;
- fornire sostegno all’apprendimento scolastico per soggetti disabili;
- organizzare e gestire ludoteche, centri estivi ed altri spazi con finalità educative, artistiche, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- produrre, organizzare e promuovere rassegne e concorsi, nonché partecipare ad iniziative promosse da altre organizzazioni, enti ed istituti;
- promuovere, organizzare e partecipare a dibattiti, concorsi, conferenze, corsi di aggiornamento e approfondimento e ogni altra attività funzionale al conseguimento degli scopi sociali;
- organizzare e promuovere eventi culturali, concerti, rassegne di film e documentari, spettacoli in genere funzionali al raggiungimento degli scopi sociali;
- partecipare ad iniziative e a bandi pubblici e privati finalizzati al reperimento delle risorse necessarie per consentire la realizzazione delle finalità sociali;
- ideare e realizzare percorsi e progetti tesi alla promozione del benessere psico-fisico di bambini/e, ragazzi/e, adolescenti ed adulti anche all’interno di istituzioni educative, scolastiche, sociali e sanitarie e di aziende pubbliche e private interessate al benessere del proprio personale;
- organizzare e gestire attività di formazione e aggiornamento: corsi, workshop, ritiri, rivolti a studenti, genitori, insegnanti ed educatori da tenersi presso sedi proprie ed istituzioni pubbliche e private;
- instaurare relazioni con enti pubblici e privati, associazioni sportive, culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con enti turistici funzionali al raggiungimento dello scopo sociale;
- svolgere qualsiasi altra attività lecita e funzionale a raggiungimento degli scopi sociali.
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d’ignoranza, d’intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.
Per il raggiungimento degli scopi sopra elencati l'associazione può stringere partnership e/o collaborazioni con Enti pubblici e privati, associazioni e imprese. l’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi suddetti.
L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all’attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, in conformità alla normativa vigente.
L'Associazione può possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni (siano essi mobili che immobili); fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme ai sensi del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore D.lgs 117/2017, delle norme vigenti e norme fiscali.
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in conformità all’art.6 CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art.7 CTS, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Articolo 3 - Ammissione e numero degli/lle associati/e
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli/lle associati/e e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, in conformità con l’art.35 comma 2 CTS.
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e gli enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, nei limiti stabiliti dal CTS, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso/a come associato/a deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, di esaminare e deliberare sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato/a entro 30 giorni e deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicata e motivata dal Consiglio Direttivo all’interessato/a entro 30 giorni.
In questo caso, chi ha presentato la domanda di ammissione può chiedere, entro 60 giorni, che sull'istanza si pronunci in via definitiva l'Assemblea appositamente convocata o in occasione della sua prima convocazione utile.
In caso di domanda di ammissione a socio/a presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il/la minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato/a minorenne.
Per quanto riguarda l'adesione di altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal legale rappresentante di tali enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.
Lo status di associato/a ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art.5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Articolo 4 - Diritti e obblighi degli/lle associati/e
L'Associazione garantisce il massimo apporto dei/lle soci/e alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno/a.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato ai criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli/le associati/e.
Gli/le associati/e hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati/e sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati/e delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- discutere ed approvare i rendiconti e/o bilanci;
- modificare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- decidere in merito alla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell’Associazione.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti/e coloro che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti/ nel libro degli associati da almeno 3 mesi e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
Per i soci minorenni il diritto di voto è attribuito ad uno degli esercenti la responsabilità genitoriale.
Gli/le associati/e hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente statuto, gli eventuali Regolamenti interni, le delibere degli organi sociali;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
- mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/lla socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell’Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’Associazione o in mancanza dall’Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.
Articolo 5 - Perdita della qualifica di associato/a
La qualifica di associato/a si perde per:
- decesso;
- scioglimento dell’Associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- recesso;
- esclusione o radiazione.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell’associato/a senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/lla socio/a, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all’art.2 del presente statuto.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci. In tale eventualità l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea dei soci.
Il ricorso, motivato, dovrà essere presentato dall’interessato/a entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate ai soci interessati, entro 60 giorni.
L’associato/a può sempre recedere dall’Associazione comunicando per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere dell’anno la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato/a.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli/le associati/e che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Articolo 6 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- il Presidente;
- l’Organo di controllo (eventuale);
- il Revisore legale dei conti (eventuale).
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione, salvo quanto disposto dal D.lgs 117/2017. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell’Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.
Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa.
Partecipano all’Assemblea tutti/e soci/e che siano iscritti/ nel libro degli associati da almeno 3 mesi e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un/a altro/a
associato/a mediante delega scritta, firmata in originale, anche in calce all’avviso di convocazione, da presentare il giorno dell’Assemblea. La delega sarà trattenuta agli atti dell’assemblea.
Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.
Articolo 8 - Convocazione dell’Assemblea
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da inviare almeno quindici giorni prima della data stabilita ai soci tramite posta elettronica, fax o posta ordinaria all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
Il termine di convocazione può essere ridotto a 7 giorni in caso di motivata urgenza.
L’Assemblea può essere inoltre convocata tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria dal/lla Presidente, dal Consiglio Direttivo quando lo ritiene opportuno e su richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.
L’Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui è stata richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesta la convocazione.
Articolo 9 - Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal/lla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal/lla Vice Presidente. In assenza o impedimento di quest'ultimo/a, da un/a socio/a eletto/a dall’Assemblea stessa.
Il/La presidente dell’Assemblea propone un Segretario verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.
L’Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati - in proprio o per delega - e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi. Nell’Assemblea straordinaria non sono ammesse deleghe.
L’assemblea straordinaria per deliberare modifiche allo statuto è validamente costituita con presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio valgono le norme di cui all’art.25 del presente statuto.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non devono essere presenti candidati alle elezioni.
Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del Segretario che li firma insieme al/lla Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all’interno della sede sociale durante i 15 giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione secondo la procedura descritta nell’art. 22.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
Articolo 10 - Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i/le componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- approva il bilancio consuntivo o il rendiconto per cassa, preventivo e l’eventuale bilancio sociale;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- delibera sulla responsabilità dei/lle componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- fissa su proposta del Consiglio Direttivo le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- approva l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla esclusione degli/lle associati/e;
- delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell’Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Gli/le associati/e possono richiedere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’assemblea.
La richiesta deve essere formulata in forma scritta, deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei soci e deve pervenire al Consiglio Direttivo un mese prima della data dell’assemblea.
Articolo 11 - Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione previsto dall'art.26 del CTS, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
La maggioranza dei/lle consiglieri/e è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.
I/le componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il/la Presidente, i cui compiti sono elencati nell’art.15;
- il/la Vice presidente, i cui compiti sono elencati nell’art.15;
- il/la Segretario/tesoriere, conserva gli atti dell’associazione; redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio direttivo;
Il/La Segretario/Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci consuntivi, cura pagamenti ed incassi.
Il Consiglio può inoltre distribuire tra i/le suoi/e componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all’attività dell’Associazione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 12 - Riunioni del Consiglio Direttivo
ll Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei/lle Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal/la Presidente mediante avviso scritto o posta elettronica, almeno 8 giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta elettronica senza il rispetto del termine sopraddetto.
In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/lle Consiglieri/e e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei/lle presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. In caso di parità di voti il voto del/la Presidente vale doppio.
Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo secondo la procedura descritta nell’art.22.
I/Le consiglieri/e sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sulle discussioni e decisioni consiliari.
Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.
Se nominati, l’Organo di controllo e il Revisore legale dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere, a scopo consultivo.
Articolo 13 - Decadenza dal Consiglio Direttivo
I/Le consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/La consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a 3 riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la consigliere/a dopo 6 mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
È facoltà del/lla consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al/la Presidente e dallo/a stesso/a riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio.
Il/La consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato/a primo/a escluso/a all’elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del consiglio decaduti; i/le nuovi/e eletti/e rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro 30 giorni.
Articolo 14 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi e con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- convocare l’Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art.13 c.2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'art.6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'art.13 c.6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci e delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- deliberare sull’esclusione dei soci morosi;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e, all’interno delle linee guida espresse dall’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell’Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.
Articolo 15 – Presidente
Il/La Presidente rappresenta legalmente l’Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il/La Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il/La Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il/La Presidente può delegare ad uno/a o più Consiglieri/e parte dei suoi compiti, in via transitoria.
In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Il/La Vice Presidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato/a nell’esercizio delle sue funzioni.
Articolo 16 - Organo di controllo
L’Organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell’art.30 CTS. Qualora si renda obbligatorio al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o l’Assemblea lo riterrà opportuno, verrà nominato l’Organo di controllo composto da 1 ad un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art.2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art.2397 comma 2 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei/lle componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n.231 dell’8 giugno 2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art.31 c.1, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 17 - Revisione legale dei conti
Salvo quanto previsto dall’art.16 del presente statuto, nei casi previsti dall’art.31 del CTS l’Associazione nominerà un/a Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Articolo 18 – Patrimonio
ll patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Esso è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 19 - Divieto di distribuzione degli utili
Ai fini di cui al precedente art.18, l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 20 - Risorse economiche
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
- la quota sociale annuale versate dai/lle soci/e;
- i contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- gli eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- i versamenti volontari degli/lle associati/e;
- gli introiti di manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- i contributi pubblici e privati, provenienti anche da organismi internazionali;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- le donazioni ed i lasciti testamentari;
- le rendite patrimoniali;
- raccolte fondi;
- le entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- i proventi derivanti dalle attività previste dall’art.85 del Codice del Terzo Settore;
- i proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art.6 CTS;
- le partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Ogni altra entrata non sopra specificata.
Articolo 21 - Bilancio
L’esercizio finanziario si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo ai sensi dell'art.13 c.1 CTS un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
In alternativa, al bilancio d’esercizio, ai sensi dell'art.13 c.2 CTS, può essere presentato un rendiconto per cassa.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.
Ai sensi dell’art.13 c.6 il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’art.6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Il Bilancio d’esercizio e/o il Rendiconto per cassa devono essere depositati presso il Registro Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dall’art. 48 c.3 del CTS.
La previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.
Al superamento dei limiti previsti dall’art.14 CTS, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il Bilancio Sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio d’esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Polistiche Sociali.
Il Bilancio Sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’Associazione.
Articolo 22 - Libri Sociali
L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
- libro degli associati o aderenti;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (eventuale), tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Segretario o al/la Presidente.
Il Consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
I libri associativi sono visionabili esclusivamente presso la sede dell’Associazione in presenza del/la Presidente e del Segretario. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci.
Articolo 23 – I/Le Volontari/e
I/Le volontari/e sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Non si considera volontario/a l’associato/a che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
L'attività dei/lle volontari/e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai/lle volontari/e possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai/lle volontari/e possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art.17 del D.lgs 117/2017.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
L’Associazione provvederà ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell’associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
I soci volontari che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art.18 D.Lgs. 117/2017.
Articolo 24 – Lavoratori
L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei/lle propri/e associati/e, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei/lle volontari/e o al 5% dei l numero degli/lle associati/e.
La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
Articolo 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
Fatto salvo quanto previsto dall’art.49 CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto.
Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di 3 successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e dalle norme vigenti.